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A livello nazionale la macellazione dei suini a domicilio era regolamentata dall’art. 13 del Regio Decreto n. 3298 del 1928, che, a seguito di apposita ordinanza sindacale, autorizzava i “privati” a macellare presso il proprio domicilio, previa segnalazione al Servizio Veterinario territorialmente competente, al fine di consentire l’effettuazione della visita ispettiva delle carni per valutarne l’idoneità al consumo umano.
Tale disposizione è stata abrogata da Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 che, all’art. 16, al fine di consentire comunque il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, ha dettato disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, attribuendo alle Regioni la competenza per disciplinare tale pratica.
In conseguenza dell’abrogazione dell’art. 13 citato, non è più prevista l’emanazione della consueta Ordinanza sindacale che regolamentava la macellazione di suini ad uso famigliare.
La Regione Emilia – Romagna, con delibera n. 2045 del 28/11/2022, ha fornito le disposizioni in merito, stabilendo in particolare che, nell’ambito della Provincia di Modena, l’attività sia limitata agli animali della specie suina.
A seguito delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana, emanate dalla Regione Emilia Romagna con Ordinanza regionale n. 142 del 02/10/2023, la macellazione di
cui all’oggetto è consentita ai soli detentori di suini presso allevamenti a carattere commerciale,
regolarmente registrati nella Banca Dati Nazionale ed esclusivamente per il proprio autoconsumo.
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative, con preghiera di darne ampia comunicazione
alla popolazione:
- La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal 01
novembre 2024 al 31 marzo 2025, limitatamente a massimo 4 capi/anno per codice
aziendale;
- per poter effettuare la macellazione a domicilio è obbligatorio effettuare, con almeno 48 ore di
preavviso, una specifica comunicazione all’ufficio territorialmente competente del Servizio
Veterinario dell’Azienda USL di Modena, Viale Martiri 63 tel. 053629466 e mail
svetpavullo@ausl.mo.it ;
- la comunicazione deve contenere:
- i dati anagrafici del richiedente, comprensivi del codice fiscale e il recapito telefonico;
- il giorno della macellazione, il luogo e l’ora di inizio, tenendo conto che tale attività deve
essere effettuata nei giorni feriali e il sabato entro le ore 12,
- nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona incaricata delle operazioni di
macellazione, che dovrà rilasciare al richiedente apposita autocertificazione in merito al
possesso di adeguate nozioni e capacità per condurre tutte le fasi della macellazione nel
rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igienico-sanitarie;
- la macellazione deve avvenire nelle ore diurne, con l’impiego di pistola a proiettile captivo
penetrante, al fine di assicurare il rispetto delle norme relative allo stordimento;
- il Servizio Veterinario provvederà ad eseguire il controllo ufficiale comprensivo:
- della visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,
- del prelievo di un frammento di campione di diaframma per la ricerca della trichinella,
- dell’eventuale prelievo di sangue per il controllo e l’eradicazione della Malattia di Aujeszky,
dove previsto dallo specifico Piano Regionale;
- devono essere rispettate le seguenti norme igieniche:
- gli utensili e le superfici che entrano in contatto con le carni devono essere conservati in
buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione
delle carni,
- l’acqua utilizzata per le operazioni di pulizia e disinfezione deve essere potabile o pulita,
- le persone che vengono in contatto con le carni non devono avere malattie in corso, in
particolare gastroenteriche o respiratorie, devono indossare indumenti puliti e lavarsi le mani
con acqua calda e sapone frequentemente, in particolare ogni volta che iniziano a manipolare
le carni,
- nel caso di utilizzo di guanti, questi devono essere cambiati frequentemente;
- le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione
prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
- tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati all’esclusivo consumo famigliare del
richiedente e non possono essere in alcun modo commercializzati;
- in attesa della comunicazione dell’esito favorevole del laboratorio in merito alla ricerca di
trichinella non è consentito il consumo delle carni ma solo la loro lavorazione;
- in caso di esito non favorevole le carni e i prodotti derivati devono essere conservati a
disposizione del Servizio Veterinario che fornirà disposizioni per la loro distruzione;
- le tariffe previste per le prestazioni di controllo ufficiale sono le seguenti:
euro 15,00 per la visita sanitaria al primo suino, euro 5,00 per ogni capo ulteriore ed euro 2 per ogni campione di diaframma prelevato per la ricerca della trichinella;
12.
in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione è permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;
13.
le macellazioni clandestine ed ogni altra infrazione alle norme vigenti saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali, assumono rilevanza penale e comportano l’informativa alla Procura della Repubblica.
Il
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Ultimo aggiornamento: 16-11-2024, 10:22