Albo Giudici Popolari: iscrizione
I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello. Ogni due anni, una Commissione Comunale, composta da consiglieri comunali, provvede alla formazione degli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. Alla loro nomina, provvedono poi i Presidenti della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello. L'incarico di giudice popolare è obbligatorio e i cittadini che hanno i requisiti previsti dalla norma sono iscritti d'ufficio.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. L’aggiornamento viene effettuato ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello. Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge anche qualora non avessero presentato istanza.
Responsabile: Maurizio Paladini
Contatti
Telefono:
0536 962 806
Email:
segreteria@comune.montefiorino.mo.it
PEC:
comune.montefiorino@pec.it
Orari
dal lunedì al sabato 8.30 -12.30 il mercoledì 15.00 - 17.00
Il funzionario delegato :Galvani Mara
Sede
Via Rocca 1, 41045 Montefiorino (MO)
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).