Albo Presidenti di Seggio: iscrizione
Il Presidente di seggio è un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, che ha il compito e la responsabilità di coordinare la sezione elettorale, cioè il seggio, durante le operazioni di voto. Per essere nominati presidenti è necessario essere iscritti all'Albo che viene aggiornato annualmente. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina per le singole elezioni viene fatta dalla Corte di Appello.
Presso la cancelleria della Corte di Appello di Bologna è tenuto ed aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Ai fini dell'aggiornamento periodico, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo presentando apposita domanda indirizzata al Sindaco.
Il sindaco comunica, entro il mese di febbraio, i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
Per l'iscrizione all’Albo i requisiti richiesti sono
- essere residenti nel Comune di Montefiorino;
- essere iscritti nelle liste elettorali comunali;
- essere in possesso del diploma di istruzione di scuola media superiore.
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di Seggio elettorale: coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età; i dipendenti del Ministero dell'Interno, i dipendenti delle Poste e Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione
Responsabile: Maurizio Paladini
Contatti
Telefono:
0536 962 806
Email:
segreteria@comune.montefiorino.mo.it
PEC:
comune.montefiorino@pec.it
Orari
dal lunedì al sabato 8.30 -12.30 il mercoledì 15.00 - 17.00
Il funzionario delegato :Galvani Mara
Sede
Via Rocca 1, 41045 Montefiorino (MO)
Tempi e scadenze
Scadenze:
L'iscrizione rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall'Albo.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;
Legge 21 marzo 1990, n. 53