Cancellazione anagrafica (irreperibilità e mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale)
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, nel corso di un anno solare. Il procedimento può essere attivato d'ufficio o dopo segnalazione pervenuta all'anagrafe. La cancellazione dei cittadini stranieri può avvenire anche per effetto del "mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale", trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Qualsiasi cittadino (o altro soggetto) può segnalare all'Anagrafe fatti personali o di cui è a conoscenza e che possono comportare modifiche della residenza (e conseguentemente anche dello stato di famiglia) per se e di altre persone, come ad esempio il trasferimento in altra abitazione o l’irreperibilità all’indirizzo.
La segnalazione non dà diritto all’emanazione di provvedimenti specifici.
L’Ufficio valuterà la situazione e predisporrà gli accertamenti necessari, decidendo autonomamente quali atti adottare ed in quali tempi.
I cittadini extracomunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale utilizzando nel comune,il modello pubblicato entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
Anagrafe /Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
Responsabile: Maurizio Paladini
Contatti
Telefono:
0536 962 806
Email:
segreteria@comune.montefiorino.mo.it
PEC:
comune.montefiorino@pec.it
Orari
da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12,30 Mercoledi' dalle 15,00 alle 17,00
Funzionari delegati: Galvani Mara
Gabrielli Ilaria
Sede
Via Rocca n. 1 - 41045 Montefiorino (MO)
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
L. n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012
Altre informazioni
I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità per i cittadini italiani comporta tra l'altro la perdita del diritto di voto; per i cittadini italiani e stranieri la cancellazione comporta l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Una persona può comunicare all'Anagrafe che un proprio inquilino, un familiare o convivente non risiede più nell'abitazione.