Accessibilità

Dichiarazione Anticipata di Trattamento

E' un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere al riguardo il proprio consenso o il proprio dissenso informato.

La legge 22/12/2017 n. 219, entrata in vigore il 31/01/2018, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) conosciute anche come Testamento biologico.

Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.

Le Dat possono essere rese:

  • tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;
  • tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito registro;
  • tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come nella Regione Emilia Romagna).

Deposito delle DAT e iscrizione nel registro comunale

 

Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione al registro è necessario fissare un appuntamento telefonando al n. 0536 962811-0536962806 UFFICIO DI STATO CIVILE .

Il Disponente

L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido) con il modulo di iscrizione al registro.
Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità.
Il documento contenente le DAT, consegnato in duplice copia, deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.

 

Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.

Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT

E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

NOVITA!
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, anche quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto.
Queste saranno inviate d'ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo dei disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.

 

Il disponente che cambi residenza in un comune diverso da quello in cui ha depositato le DAT non deve depositare nuovamente le proprie DAT nel nuovo comune, a meno che non intenda modificare la disposizione. Infatti la copia delle DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane registrata e disponibile per essere consultata, come previsto dalla legge, da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuoto

Stato Civile

Responsabile: Maurizio Paladini

Contatti

Telefono: 0536 962 806
Email: segreteria@comune.montefiorino.mo.it
PEC: comune.montefiorino@pec.it

Orari

da Lunedì a Sabato  dalle 8.30 alle 12,30 Mercoledi'  dalle 15,00 alle 17,00

Ufficiali delegati : Galvani Mara

                               Gabrielli Ilaria

 

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Indirizzo

Via Rocca 1 -41045 Montefiorino